19 giugno 2026


 Appalti - Revisione prezzi ordinaria - Pubblicazione Linee guida del MIT per la corretta attuazione 

Trasmettiamo la nota informativa a cura del Responsabile del Settore Commercio e Legislazione d’Impresa di Confcommercio - Imprese per l'Italia, Dott. Roberto Cerminara.

Oggetto: Appalti servizi e forniture –Revisione prezzi ordinaria - Pubblicazione Linee guida del MIT per la corretta attuazione

ll MIT ha pubblicato le Linee guida per la corretta attuazione della revisione dei prezzi c.d. “ordinaria” negli appalti di servizi e forniture, che forniscono i criteri interpretativi sull’attuazione dell’art. 60, co. 2-bis, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Il documento chiarisce le modalità di applicazione delle clausole di revisione ordinaria, individuando i principali adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e fornendo indicazioni operative per alcuni settori maggiormente esposti alle fluttuazioni dei costi

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato, in data 5 giugno 2026, le Linee guida per la corretta attuazione della revisione dei prezzi c.d. “ordinaria” negli appalti di servizi e forniture. Il documento nasce a conclusione dei lavori dell’apposito Tavolo tecnico istituito presso il Ministero e fornisce criteri interpretativi sull’attuazione dell’art. 60, co. 2-bis, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), come modificato dal D.lgs. n. 209/2024.

PARTE I - ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI E INDICAZIONI OPERATIVE SULLA REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

L’istituto della revisione dei prezzi serve a garantire l’equilibrio contrattuale, senza eliminare il rischio di impresa, e trova applicazione nei contratti di durata, caratterizzati da prestazioni continuative, periodiche o ripetute nel tempo( es. servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione, facility management, ICT, ecc.), nei quali la componente temporale non determina soltanto la sequenza delle prestazioni, ma incide sulla fisiologica esposizione dell’operatore alle oscillazioni dei fattori produttivi.

Il Codice dei contratti pubblici prevede due meccanismi di revisione dei prezzi, tra loro complementari e non alternativi:

  • Revisione straordinaria (art. 60, co. 2, lett. b), del Codice): che ricorre soltanto quando si verificano variazioni anomale e imprevedibili dei  costi, tali da incidere in misura rilevante sull’equilibrio del contratto, e opera quando si  registra un incremento del costo della fornitura o del servizio superiore alla soglia del 5%, con riconoscimento dell’80% dell’eccedenza(art. 60, comma 1-bis del Codice);
  • Revisione ordinaria (art. 60, co. 2-bis, del Codice): che consente di governare l’equilibrio contrattuale con meccanismi di indicizzazione programmati, impedendo che il progressivo scostamento dei costi comprometta l’equilibrio sinallagmatico.

Agli oneri derivanti dall’applicazione di entrambe le clausole revisionali si provvede a valere, in ordine di priorità, sulle seguenti voci in ordine di priorità:

  • somme per imprevisti nel quadro economico fino al 50% della relativa voce;
  • ribassi d’asta non vincolati ed economie da interventi per i quali siano stati emessi i relativi certificati di regolare esecuzione.

A differenza delle clausole di revisione straordinaria, la definizione delle modalità di inserimento e operatività delle clausole di revisione ordinaria è rimessa alla valutazione delle stazioni appaltanti. La natura facoltativa dell’istituto non equivale, però, al riconoscimento di una discrezionalità illimitata a favore delle stazioni appaltanti.

Spetta, infatti, alle stazioni appaltanti verificare preventivamente l’andamento tendenziale dei costi nelle annualità di riferimento e fare riferimento all’Allegato II.2-bis, che riporta le corrispondenze tra classificazioni CPV dei contratti e gli indici ISTAT, sia per l’individuazione degli indici che per la definizione delle modalità di corresponsione degli importi dovuti, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

A riguardo, occorre precisare che le stazioni appaltanti possono discostarsi dagli indici o dai sistemi di indici dell’Allegato “in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste o delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT”, ma tali scostamenti devono essere motivati fin nei documenti iniziali di gara.

In particolare, le stazioni appaltanti che intendano ricorrere a sistemi di indicizzazione ordinaria del contratto devono disciplinarli sia nella fase di affidamento, mediante chiare e precise clausole fin nei documenti iniziali di gara, che nella fase di sottoscrizione del contratto all’esito dell’aggiudicazione, nella quale vengono puntualmente individuati:

  • l'indice o il sistema di indici da utilizzare;
  • il dies a quo relativo al calcolo della variazione: che deve essere individuato nel mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione;
  • la periodicità della revisione: scelta dalla stazione appaltante e indicata nel bando, preferibilmente allineata all'aggiornamento dell'indice ISTAT di riferimento e comunque con cadenza almeno annuale;
  • il divieto di doppio computo: l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari non è considerato ai fini dell’attivazione delle clausole revisionali straordinarie;
  • l’obbligo di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori, in proporzione al valore delle prestazioni eseguite. La mancata traslazione degli adeguamenti costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede contrattuale, con la conseguenza che la stazione appaltante può sospendere i pagamenti fino alla dimostrazione dell’avvenuto riversamento.

Le disposizioni in materia di revisione prezzi ordinaria introdotte ex novo dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, trovano applicazione alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, il cui bando (o gli avvisi) è stato pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Le Linee guida raccomandano, tuttavia, l’applicazione di meccanismi revisionali anche per i contratti in corso, nei limiti di copertura assicurati dal contratto in esecuzione.

PARTE II - INDICAZIONI OPERATIVE SULL’ATTUAZIONE DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE ORDINARIA IN ALCUNI APPALTI SELEZIONATI DI SERVIZI E FORNITURE

Le Linee guida forniscono, altresì, alcune indicazioni operative alle stazioni appaltanti per la redazione delle clausole contrattuali relative all’attivazione della revisione prezzi ordinaria in alcuni settori particolarmente esposti a fluttuazioni ricorrenti:

  • Servizi di pulizie e sanificazioni, disinfestazioni, vigilanza e servizi di sicurezza, servizi sociali: sarebbe opportuno che l’indice da utilizzare per la revisione ordinaria sia quello rappresentativo della voce di costo preponderante, ossia il costo della manodopera;
  • Servizi di ristorazione collettiva, lavanolo e sterilizzazione strumentario chirurgico: in assenza di un’unica componente di costo rappresentativa della maggioranza dei costi, sarebbe opportuno ricorrere a indici inflattivi più stabili e meno soggetti a oscillazioni o a un indice composito, che contemperi le reali componenti di costo del personale con gli indici generali di inflazione (produzione e servizi).

Per ulteriori approfondimenti, si invita a prendere attenta visione delle Linee guida pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul proprio sito istituzionale, consultabili al seguente link: https://www.mit.gov.it/documentazione/linee-guida.