01 febbraio 2016


 Legge sugli appalti, il contributo di FederSicurezza alla consultazione del Governo 

FederSicurezza, tramite Confcommercio, partecipa alla consultazione pubblica avviata dal Governo

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 23, del 29 gennaio 2016, la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Tramite Confcommercio, FederSicurezza ha inviato il proprio contributo alla consultazione pubblica avviata dal Governo per conoscere le opinioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa in tema di appalti.

Il nostro contributo, integralmente recepito da Confcommercio, è ora all’esame del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di seguito i principali punti messi in evidenza da FederSicurezza:

  • Suddivisione appalti in lotti:

Nella prassi l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti, al fine di garantire la partecipazione delle PMI, viene frequentemente disatteso sia formalmente – motivando la mancata osservanza con formule di rito, quale la difficoltà di gestire gare relative ad una pluralità di lotti – che sostanzialmente, in tutti i casi in cui è possibile rilevare la tendenza delle stazioni appaltanti a concentrare ed ampliare la portata del valore dei lotti, così determinando una vera e propria barriera all’accesso per le imprese di minor dimensione. Pertanto, si auspica la previsione di disposizioni adeguate a realizzare l’obiettivo che la legge delega impone, prevedendo uno specifico obbligo di motivazione circa la mancata suddivisione degli appalti in lotti, con una esplicita disciplina sulla “dimensione degli appalti e sul conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste vengano eventualmente suddivise” (art. 1, lett. ccc).

In proposito, FederSicurezza ha condiviso la necessità, come rilevata dall’ANAC nella Determinazione n. 9 del 22 luglio 2015, che le stazioni appaltanti, nell’impostazione della gara, valutino l’opportunità di suddividere l’affidamento dei servizi in più “lotti funzionali”, caratterizzati da attività omogenee per natura e per requisiti richiesti.
Quanto sopra per arginare la prassi delle stazioni appaltanti di aggregare frequentemente attività eterogenee in un’unica procedura, con la conseguente confusione tra i servizi per lo svolgimento dei quali, in concreto, possono essere previsti, oltre che requisiti diversi, anche il rispetto di contratti collettivi di settore differenti (come accade, ad esempio – ma non solo – nei casi non infrequenti di “commistione” tra i servizi di vigilanza privata e quelli di cd. “portierato”).

  • Offerta economicamente più vantaggiosa

Si evidenzia la necessità di ricorrere alla procedura di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo (laddove possibile o, in alternativa, limitando al massimo) le forme di aggiudicazione al prezzo più basso. In ogni caso, nel settore dei servizi, si auspica  il ricorso ad un criterio che, al fine di conseguire il miglior rapporto qualità/prezzo, esprimendo con chiarezza da parte delle committenze gli obiettivi e gli standard che intendono conseguire, lasci libere le imprese, attraverso il progetto tecnico-organizzativo formulato all’interno dell’offerta, di esprimere le proprie capacità e know-how.

FederSicurezza condivide pienamente e ritiene di insistere con fermezza rispetto alla necessità, sia al fine dell’individuazione dei criteri oggettivi di aggiudicazione dell’appalto – e, corrispondentemente, di esclusione – che allo scopo di evitare offerte anormalmente basse, di valutare adeguatezza e sufficienza del valore economico dell’offerta rispetto al costo del lavoro determinato periodicamente dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché la congruità del rapporto tra i contenuti dell’offerta tecnica e quelli dell’offerta economica, con particolare riferimento al monte ore di attività/manodopera offerto.

In tal senso, sarebbe anche utile prevedere l’indicazione, nei bandi di gara e nei capitolati d’appalto, dei CCNL di categoria sottoscritti tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, da assumere a riferimento per l’esecuzione del servizio, nonché alla previsione che, per i contratti labour intensive, la revisione periodica dei prezzi sia calcolata anche sulla base della revisione annuale del costo del lavoro.

  • Servizi “labour intensive”

Per i servizi “ad alta intensità di manodopera”, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per cento dell’importo totale del contratto, l’art. 1, comma 1, lett. gg) della legge delega prevede l’aggiudicazione degli appalti esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta. L'esperienza pratica, nel tempo, ha dimostrato come, per queste tipologie di servizi, gli spazi di discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti siano andati molto spesso a discapito sia dei diritti dei lavoratori che della par condicio tra operatori economici di piccole e grandi dimensioni.

A tal proposito FederSicurezza ha rilevato come, parimenti ad altre categorie economiche rientranti nella fattispecie di “servizi ad alta intensità di manodopera”, per il settore dei servizi di Vigilanza Privata tale criterio sia di fondamentale rilevanza, in ragione della necessaria inderogabilità del ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'aggiudicazione degli appalti.
Si ravvisa, in proposito, l’opportunità di integrare la prescrizione in commento precisando che, ai fini di una corretta valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, sia imposto un limite alla ponderazione del fattore “prezzo”, che in nessun caso dovrebbe poter eccedere il 60% del totale dei punti utili all’aggiudicazione.
Ciò consentirebbe di scongiurare il rischio di possibili elusioni sostanziali dell’obbligo di aggiudicare i suddetti appalti esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, evidentemente riscontrabili laddove vengano indette gare in cui, ad esempio, il fattore prezzo rappresenti il 99% dei punti utili all’aggiudicazione – evenienza tutt’altro che di fantasia, essendosi già concretizzata in altri Paesi europei quali la Spagna –.

  • Clausola sociale

Riguardo alle ipotesi di successione tra imprese nei contratti d’appalto ed alla c.d. “clausola sociale”, detta anche di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, FederSicurezza ha ritenuto opportuno evidenziare quanto affermato dall’ANAC nella Determinazione n. 9 del 22 luglio 2015. Secondo l’Autorità, nello specifico, tale clausola non va intesa come obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, e non configura un automatismo assoluto. Al contrario, la clausola va interpretata come cogente a condizione che il riassorbimento sia armonizzabile con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, in modo da non attribuirle un effetto escludente. Si ritiene inoltre necessario prendere a riferimento, anche per gli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla presente lettera, non il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori – come indicato nell’attuale formulazione della lett. fff) – bensì, come previsto dalla seguente lett. ggg), i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, da intendersi come quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.

Nella prossima fase della consultazione si svolgeranno appositi incontri per discutere e approfondire le proposte pervenute, con particolare attenzione ai temi ritenuti di maggiore rilevanza.

Vi terremo aggiornati!

In allegato il testo della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11.

 

A.G.