24 settembre 2015


 Stop alle dimissioni in bianco 

Con l’art. 26 del decreto sulla semplificazione – d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – la lotta alle dimissioni in bianco viaggia online: sia in caso di dimissioni che di risoluzione consensuale del rapporto, l’unica modalità ammessa per lasciare il posto di lavoro sarà, a pena di inefficacia, la presentazione in modalità telematica di appositi moduli messi a disposizione sul sito web www.lavoro.gov.it – certificati, numerati e datati –, da trasmettere al datore di lavoro e alla Dtl competente con modalità che saranno dettagliate con un successivo decreto ministeriale – da emanarsi entro dicembre –. Resta comunque la possibilità, per il lavoratore dimissionario, di “ripensarci”, revocando le dimissioni, sempre con modalità telematica, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo.

Una modernizzazione importante per la gestione del rapporto di lavoro, che va a semplificare la complessa procedura introdotta dalla Riforma Fornero e, al tempo stesso, a scoraggiare – si spera – definitivamente l’abusata prassi di far firmare, già al momento dell’assunzione, un foglio di dimissioni in bianco, utilizzato poi, specialmente a scapito delle lavoratrici donne, per dissimulare il licenziamento, ad es., in caso di sopravvenuta maternità.

La trasmissione telematica dei moduli potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore o con l’aiuto di patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €, irrogata dalla Dtl che accerti la violazione.

La nuova norma troverà applicazione dal 60esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilirà il dettaglio della nuova procedura - atteso per dicembre 2015 -: in altre parole, a febbraio 2016.

A.G.