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CCNL vigilanza privata, il commento dell’Avv. Carlo Fossati sulla sentenza del TAR Lombardia

Il commento dell'Avv. Carlo Fossati, Senior Partner dello Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati, alla sentenza del TAR Lombardia n. 272, del 4 settembre 2023

Condividiamo il commento degli Avv.ti Carlo Fossati e Maddalena Saccaggi alla sentenza del TAR Lombardia n. 272, del 4 settembre 2023 (che, in estrema sintesi, ha dichiarato illegittima l’applicazione, sulla base dell’art. 36 Cost., dei minimi retributivi di un CCNL diverso da quello scelto dal datore, se quest’ultimo è siglato dalle associazioni comparativamente più rappresentative della categoria di riferimento).

Il commento mette brillantemente in evidenza come "(...) La sentenza del TAR qui in commento si inserisce – in polemica – nel contesto di un cambiamento di passo epocale ad opera di una parte della magistratura, che ritiene oggi di poter imporre un’interpretazione dell’art. 36 Cost. svincolata dai parametri dei CCNL, anche se stipulati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dunque nel quadro di una dinamica sindacale certamente “sana”. Nei fatti, e in estrema sintesi, questa magistratura – che afferma i propri principi sia in ambito giuslavoristico che nel contesto di alcune inchieste penali tutt’ora pendenti – attribuisce a se stessa una sorta di “ruolo supplente” che le consentirebbe di intervenire laddove, secondo le sue valutazioni, il legislatore tardi a intervenire e le organizzazioni sindacali – anche se maggiormente rappresentative – non tutelino adeguatamente gli interessi e i diritti delle maestranze (...)"

Lo stesso non tralascia inoltre di richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 27711 del 2 ottobre 2023, affermando che "(...) Il meccanismo – non legislativo – di sostituire minimi tabellari con altri ritenuti maggiormente rispettosi dell’art. 36 Cost., opera, infatti, nel nostro mercato, come fattore distorsore della concorrenza. Quello che sta succedendo oggi, in verità, è che numerose aziende del settore della vigilanza – per lo più del Nord Italia – si stanno forzosamente adeguando ai minimi retributivi imposti dalla magistratura, mentre altre aziende – perché semplicemente non coinvolte in inchieste penali su questo tema né sottoposte a accertamenti ispettivi o a controversie di lavoro – stanno “resistendo”, continuando a dare applicazione alle tabelle contenute nei CCNL di riferimento. Questo attribuisce, ovviamente, loro un rilevante vantaggio competitivo, mettendole potenzialmente nella condizione di aggiudicarsi con facilità appalti e commesse, a detrimento di chi, invece, è stato costretto ad adeguarsi a tabelle imposte dall’Autorità (magistratura o Ispettorato del Lavoro). (...) È, dunque, evidente la potenzialità distorsiva del mercato libero e della concorrenza che porta con sé l’imposizione da parte del Giudice di minimi tabellari diversi rispetto a quelli fissati dal CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari (...)".

Vi lasciamo di seguito alla lettura integrale di questo interessante commento a sentenza (scaricabile anche in allegato)...

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