15 settembre 2025


 Appalti pubblici e suddivisione in lotti - Delibera ANAC n.287/2025 

La nota informativa del Settore Commercio e Legislazione d’Impresa di Confcommercio 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 287 del 23 luglio 2025, ha preso posizione su un aspetto molto rilevante per tutte le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici: la corretta applicazione della regola della suddivisione in lotti.

A tal proposito, riportiamo di seguito la nota tecnica elaborata da Confcommercio-Imprese per l'Italia, a cura del Responsabile del Settore Commercio e Legislazione d’Impresa, Roberto Cerminara:

Il caso esaminato dall’Autorità

La vicenda riguardava una gara europea a procedura aperta per lavori di potenziamento dei Centri per l’Impiego in una regione italiana.

La gara, del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, era stata suddivisa in tre lotti:

  • Lotto 1: interventi di adeguamento infrastrutturale, per un importo di € 875.580,59;
  • Lotto 2: interventi di efficientamento energetico, per un importo di € 188.875,91;
  • Lotto 3: ristrutturazione, consolidamento statico e miglioramento sismico, per un importo di € 1.022.519,76.

Nonostante questa suddivisione, il disciplinare di gara stabiliva che i concorrenti dovessero obbligatoriamente partecipare a tutti e tre i lotti, motivando tale scelta con l’esigenza di garantire l’unitarietà dell’intervento e il rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.

La stazione appaltante aveva anche giustificato la scelta richiamando la diversa origine dei finanziamenti (parte dei lavori coperti da fondi comunali e parte da risorse regionali) e la necessità di coordinare le lavorazioni nello stesso edificio, sostenendo che un affidamento unitario avrebbe assicurato maggiore rapidità e coerenza nella realizzazione delle opere.

Le valutazioni di ANAC

Dopo aver esaminato la documentazione di gara, ANAC ha ritenuto illegittima la clausola che imponeva la partecipazione a tutti i lotti.

L’art. 58 del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023) prevede infatti che la suddivisione in lotti sia lo strumento privilegiato per garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle procedure di gara, consentendo a ciascuna di concorrere per la parte dell’appalto più vicina alle proprie competenze e capacità operative.

Secondo l’Autorità, l’obbligo di concorrere a tutti i lotti di fatto vanifica la ratio della suddivisione, configurando un accorpamento artificioso vietato dalla normativa. In questo modo, la stazione appaltante finisce per limitare ingiustificatamente la concorrenza, restringendo il mercato alle sole imprese in grado di gestire contemporaneamente tutti i lotti. ANAC ha ricordato anche come la giurisprudenza amministrativa sia consolidata nel ritenere illegittime clausole di questo tipo (tra cui Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 973/2020 e TAR Lazio, n. 10234/2021), proprio perché si pongono in contrasto con il principio di massima partecipazione sancito a livello europeo e nazionale. Da ultimo, con la sentenza n. 690/2025, pubblicata il 1° settembre 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - organo che svolge le funzioni proprie del Consiglio di Stato e che il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, qualifica come sezione distaccata dello stesso - ha confermato nuovamente tale orientamento, affermando che, nelle procedure ad evidenza pubblica suddivise in lotti, ciascun lotto costituisce una procedura selettiva autonoma e distinta, con una propria individualità giuridica, non influenzabile dalle vicende relative agli altri lotti.

Altre criticità della gara

Oltre all’obbligo di partecipazione congiunta, ANAC ha riscontrato un ulteriore problema: il disallineamento temporale tra il disciplinare di gara e il cronoprogramma dei lavori.

Il disciplinare fissava infatti la conclusione delle opere entro il 31 gennaio 2026, mentre i documenti tecnici (cronoprogramma e capitolato speciale) prevedevano durate differenti (300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna per alcuni lotti). Questa incongruenza, sottolinea ANAC, compromette la trasparenza e la possibilità per le imprese di formulare offerte consapevoli e attendibili.

Alla luce di queste criticità, l’Autorità ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara – bando, disciplinare e documenti collegati – e a rieditare la procedura in modo conforme alla legge. Ha inoltre assegnato un termine di 15 giorni per adeguarsi, avvertendo che, in caso di inottemperanza, potrà procedere con l’impugnazione della documentazione di gara.

Cosa significa per le PMI

Per i piccoli e medi imprenditori, questa delibera rappresenta un’importante tutela.

Conferma infatti che:

  • La suddivisione in lotti deve servire a facilitare la partecipazione delle imprese di minori dimensioni e non a ostacolarla.
  • Qualsiasi obbligo che costringa i concorrenti a presentarsi per tutti i lotti è contrario alla normativa vigente ed espone la gara al rischio di annullamento.
  • Le stazioni appaltanti devono motivare adeguatamente eventuali scelte restrittive e garantire la massima chiarezza sui tempi e sulle modalità di esecuzione delle opere.

Questa presa di posizione di ANAC ribadisce quindi un principio fondamentale: la pubblica amministrazione deve aprire il mercato degli appalti al maggior numero possibile di operatori economici, evitando clausole che favoriscano solo imprese di grandi dimensioni. Per le PMI ciò significa maggiori opportunità di accesso e un contesto di gara più equo e trasparente.